RSPP Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabilità del servizio Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP)

Le attività svolte nel settore della prevenzione primaria riguardano la figura del RSPP che può essere svolta dai tecnici del nostro studio professionale conformente a quanto previsto dall'art.31 del dlgs 81/08. I nostri professionisti sono in possesso della formazione adeguata per tutti i macrosettori aziendali e possono rivestire il ruolo di Responsabile sia per piccole aziende che non intendono gestire in autonomia questa problematica che per aziende medio grandi che hanno una struttura della sicurezza aziendale già in essere. Il team SICUREZZA TREVISO di Aquarius Consulting, composto da chimici e ingegneri qualificati, è in grado di soddisfare tutte le esigenze emergenti nella valutazione dei rischi.

La nomina dell'incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal D.lgs. 81/08 art.17 comma 2.

Il nostro Studio è in grado di seguirvi in ogni fase del processo di organizzazione della sicurezza dando supporto all'azienda e al datore di lavoro assumendo direttamente l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione esterno.

L'incarico prevede:

  • l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e     l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti     di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica     conoscenza dell'organizzazione aziendale
  • la predisposizione, in collaborazione con il datore di lavoro ed il Medico     Competente, del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di sicurezza     preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
  • l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • la proposizione di programmi di informazione e formazione dei     lavoratori;
  • la partecipazione alla riunione periodica in materia di tutela della salute e     di sicurezza di cui all'art. 35 del Decreto;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del Decreto.