Valutazione Rischio Vibrazioni D.Lgs 81

Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 ("TESTO UNICO SICUREZZA"), vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve.

Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2 .

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Capo III, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d’azione
 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8)= 2,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione
A(8)= 5 m/s2
Valore limite di esposizione
A(brevi periodi)= 20 m/s2
Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8)= 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione
A(8)= 1,0 m/s2
Valore limite di esposizione
A(brevi periodi)= 1,5 m/s2