Rispetto al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, nel D.Lgs. 81/08 ("TESTO UNICO SICUREZZA"), vi sono delle novità rilevanti: cambia il valore limite per le esposizioni a corpo intero e sono introdotti valori limite su tempi breve. Infatti, l'art. 201 del CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del TITOLO VIII, riporta i valori limite di esposizione e valori d'azione a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2 . b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Capo III, Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d’azione | Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | | Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8)= 2,5 m/s2
| Valore limite giornaliero di esposizione A(8)= 5 m/s2 Valore limite di esposizione A(brevi periodi)= 20 m/s2 | | Vibrazioni trasmesse al corpo intero | | Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8)= 0,5 m/s2
| Valore limite giornaliero di esposizione A(8)= 1,0 m/s2 Valore limite di esposizione A(brevi periodi)= 1,5 m/s2 |
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